Esercitare la libera professione senza partita IVA è possibile?

Libera professione senza partita IVA

La partita IVA è un fardello di cui molti professionisti farebbero a meno. La buona notizia è che, in verità, in alcuni casi molto circoscritti, è possibile esercitare la libera professione senza partita IVA. Il riferimento è al lavoro autonomo e occasionale, che può essere soggetto a strumenti del tutto diversi come la ritenuta d’acconto.

Come fare il libero professionista senza partita IVA

La ritenuta d’acconto prevede un prelievo fiscale del 20%, che è abbastanza alto ma non altissimo. Di base, non impone l’iscrizione alla Gestione Separata e quindi il versamento dei contributi. L’uso della ritenuta d’acconto e la conseguente qualifica di lavoratore occasionale, però, impone il rispetto di alcuni requisiti. Innanzitutto, la collaborazione con il medesimo cliente non deve superare i trenta giorni nell’arco di un anno. In caso contrario, diventa abituale e continuativa, dunque perde il suo carattere di occasionalità. In secondo luogo, il reddito proveniente dal medesimo cliente non deve superare i 5.000 euro. 

Vi è un limite nella ricezione dei compensi mediante ritenuta d’acconto? E’ una domanda tipica di chi vuole esercitare la libera professione senza partita IVA. La risposta è no. Tuttavia, alcune regole rendono questo strumento davvero obsoleto, se non controproducente, quando si supera una certa soglia. Nello specifico, se il computo totale dei guadagni supera i 5.000 durante l’anno solare, è necessario iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS e versare i contributi relativi alla somma eccedente.

Il 20% di prelievo fiscale non è l’unico tributo imposto dalla ritenuta d’acconto. E’ necessario infatti apporre una marca da bollo da 2 euro, se il compenso lordo supera i 77,47 euro.

Partita IVA vs ritenuta d’acconto

In alcuni casi, anche se si rispettano questi requisiti, non è possibile esercitare la libera professione senza partita IVA. Il riferimento è ai professionisti iscritti agli albi (avvocati, commercialisti, ingegneri, notai etc.). Per loro vi è l’obbligo di aprire la partita IVA, occasionale o meno che sia.

La partita IVA è comunque obbligatoria per coloro che svolgono l’attività in maniera abituale, anche se questa non è prevalente, ossia non è una prima occupazione.

Esiste un altro modo per esercitare la libera professione senza partita IVA: affidarsi alla cessione dei diritti d’autore. Ovviamente, questa formula è riservata a coloro che realizzano un’opera e ne cedono i diritti, quindi è particolarmente adatta a chi redige testi, manufatti artistici ma replicabili, articoli di giornale etc. La tassazione è del 20%, ma la base imponibile è del 60% per i minori di 35 anni e del 75% per i maggiori di 35 anni. Nella migliore delle ipotesi, quindi, il prelievo fiscale è del 12%.

Chi lavora con la cessione di diritti editoriali, inoltre, non deve iscriversi alla Gestione separata dell’INPS e non deve versare contributi. Non è soggetto a limiti di reddito o di tempo.

Proprio come la ritenuta d’acconto, le tasse relative a questa formula devono essere versate dal committente e non dal lavoratore (autore in questo caso).