Il giornalista e la diffamazione: info sul più celebre dei rischi del mestiere

rischi del mestiere

Ogni professione ha i suoi rischi. In genere, se la professione è “manuale”, e impegna il corpo più che il cervello, i rischi del mestiere si riducono a danni di tipo fisico. Per attività più intellettuali come il giornalista, il pericolo è del tutto diverso: incorrere in una accusa per diffamazione. La maggior parte delle cause per diffamazione “non semplice” è infatti mossa contro i giornalisti o gli operatori della carta stampata. Ecco cosa si rischia nello specifico e come evitare brutte sorprese.

La diffamazione a mezzo stampa

Il reato di diffamazione a mezzo stampa fa riferimento all’articolo 595 del codice penale e consiste nell’offerta all’altrui reputazione in assenza dell’offeso. Viene punita con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 516 euro. La aggravanti sono tre.

Diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità (Facebook, siti internet, volantini, etc.), che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore a 516 euro.

Diffamazione con attribuzione di fatto determinato, ossia quando oltre a “insultare”, oppure in sostituzione dell’insulto, si cita un fatto falso e denigratorio. Questa aggravante prevede  la reclusione fino a due anni e la multa fino a 1.032 euro.

Diffamazione contro corpi politici o istituzionali (es. magistrati). In questo caso, le pene vengono generalmente aumentate.

Una “variante”, valida solo per chi fa stampa, dove con questo termine si intendono le testate registrate e le trasmissioni radiotelevisive (ma non, per esempio, i siti internet) è la “diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto”, che prevede una pena severissima: carcere da 1 a 6 anni con una multa non inferiore a 516 euro.

In realtà, la parte penale non è la cosa peggiore. In Italia, per diffamazione, sono veramente poco coloro che vanno in carcere, in virtù della possibilità di sospendere le pene inferiori ai due anni o chiedere i servizi sociali fino ia tre. Il problema sta nel risarcimento: la parte lesa ne ha pienamente diritto, e se a pagare non è il giornale (pensiamo ai freelance) sono veramente molti soldi. Nei casi più lievi, si parla di migliaia di euro. Senza contare le spese legali…

Evitare l’accusa per diffamazione

Alla luce di tutto ciò, è evidente come sia necessario evitare a tutti i costi di incappare in una diffamazione. Il “non l’ho fatto apposta” non salva nessuno, in quanto per questo reato è previsto il solo dolo generico.

Ora, l’ordinamento italiano protegge il diritto di cronaca e di critica. Se esercitato secondo alcuni criteri, protegge il giornalista anche se, di fatto, ha leso la reputazione di una persona. I requisiti sono tre.

La notizia deve essere vera. Per vera si intende anche “putativamente vera”. Se il giornalista ha esercitato un diligente controllo sulle fonte, ma queste non per colpa sua si sono rivelate fallaci, potrebbe essere salvo.

La notizia deve essere pertinente. L’informazione deve avere un interesse pubblico, anche in relazione al bacino dei lettori.

Il linguaggio deve rispettare il principio di continenza. Non si devono usare parolacce, certo, ma nemmeno termini che passino il segno e vadano oltre quanto raccontato.